Premesso che:
“In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all’operatività dei medesimi istituti.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 febbraio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.”.
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Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato art. 5 dell’Ordinanza, secondo le modalità che seguono.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza, la sospensione è prevista in favore di:
Modalità ed effetti della sospensione
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:
La sospensione non comporta:
– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
– la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
– la richiesta di garanzie aggiuntive.
Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.
Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.
Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.
Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
Durata della sospensione
La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 26 febbraio 2025, salvo proroghe.
Domanda di sospensione e termini per la richiesta
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 20/05/2024.
Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi a 800 066 377 – opzione 3.